Cpv Vocabolario Comune Per Gli Appalti Pdf Creator

5/19/2018by admin
Cpv Vocabolario Comune Per Gli Appalti Pdf Creator

− 23 novembre 2001 di Redazione D.P.R. 21 settembre 2001 n.

Cpv Vocabolario Comune Per Gli Appalti Pdf Creator

CPV 2008 Guida al Vocabolario comune per gli appalti pubblici: PDF. Dell'oggetto degli appalti e un vocabolario supplementare per aggiungere.

403 Regolamento sui criteri per l’individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario. 16 novembre 2001 n. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per “legge”, la legge 7 giugno 2000, n.

150, recante disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; b) per “amministrazioni dello Stato”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) per “soggetti professionali esterni”, i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario; d) per “procedure di selezione”, le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni; e) per iniziative di “comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario”, le iniziative di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4, della citata legge n.

Access Port Serial Monitor. 150 del 2000, volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attivita’ delle amministrazioni dello Stato attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, a norma dell’articolo 15 della legge, definisce le modalita’ di scelta dei soggetti professionali esterni ai quali sono affidate le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario da parte di amministrazioni dello Stato.

Il regolamento stesso stabilisce, in particolare, i criteri per l’individuazione dei soggetti professionali invitati alle procedure di selezione e per la determinazione del corrispettivo dei servizi resi dai predetti soggetti per le iniziative medesime. L’affidamento delle iniziative di cui al comma 1, di importo inferiore a 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP) con procedura negoziata, e’ effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le procedure di affidamento delle iniziative di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. Standard Bidding At Bridge With Sayc Pdf Merge on this page. 157, qualunque sia l’importo dell’iniziativa.

Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i soggetti che operano, nei settori della comunicazione o della pubblicita’ sulla base dell’oggetto sociale, se societa’, o dell’iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura, se imprese individuali, o comunque di altra equivalente registrazione, se imprese appartenenti a Stato membro della Unione europea, che sono costituite come segue: a) imprese individuali; b) societa’ di persone o di capitale; c) raggruppamenti temporanei di imprese. Capacita’ tecnica e finanziaria 1. La capacita’ tecnica-finanziaria dei concorrenti, per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 2, e’ dimostrata sulla base degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, nonche’ dall’allegazione all’offerta delle principali campagne pubblicitarie, dall’esperienza dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi in detti settori e dal numero e dalla qualificazione professionale del personale specializzato che, a carattere continuativo, presti la propria opera presso l’impresa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 2, la capacita’ finanziaria e’ dimostrata dal fatturato dell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara relativo ai settori di cui al comma 1, dall’esistenza di adeguati requisiti di affidabilita’ presso il sistema bancario nonche’, per le societa’ di capitale, dal capitale sociale. Nelle procedure ristrette o negoziate il bando di gara indica i requisiti minimi di capacita’ tecnica o finanziaria.